Logo dell'Istar

Istar - sito ufficiale

Sezioni principali del sito

Menu principale

Il villaggio

Gian Giacomo Ortu

 

L’emancipazione pressoché generale della popolazione delle campagne dalle forme più degradanti della servitù fondiaria e personale è l’elemento di maggiore modernità della Carta de Logu: quello che le conferisce un carattere per così dire “costituzionale”. Questo aspetto risalta con la maggiore evidenza dalle forme del governo locale, che sono sì informate da una disciplina centralistica ma imperniate sul ruolo comunque attivo dei villaggi.

In tutti i villaggi, tanto in quelli sotto diretta amministrazione giudicale (de su rennu), quanto in quelli infeudati (in feu), devono essere sottoposti a giuramento dieci o cinque uomini (a seconda che si tratti di villa manna o picinna) scelti tra i «migliori» dall’ufficiale locale. I renitenti al giuramento «pro juradu» sono soggetti a sanzioni economiche. Il curatore competente e il titolare del feudo (se indisponibile, il maiore) devono presentare gli elenchi scritti dei giurati alla Camara il giorno della corona di San Pietro (XVI, XCIII).

Compiti principali dei giurati sono da un lato quello di perseguire, catturare e portare in giudizio i responsabili dei reati contro le persone e le cose commessi entro i confini del loro villaggio (VII, XXXIII-XXXIX), dall’altro quello di riscuotere i tributi dovuti al giudice (rexonis de sa corti). L’ordine relativo è impartito dal curadore o dal maiore, che devono rendere conto delle esazioni alla Camara (XVI).

Gli ufficiali giudicali sono anche tenuti a visitare i distretti di loro competenza (essiri in sas contradas) tre volte l’anno, per interrogare (preguntari) i giurati sui furti commessi nei loro villaggi, e a farne poi relazione alla Camara nei giorni delle coronas di San Marco, San Nicola e delle Palme (XIX-XX). Queste visite devono essere più frequenti, una al mese, nel caso dei villaggi «sospetti», per indagare su eventuali reati commessi dai loro abitanti. I curadores devono inoltre ispezionare due volte al mese – presenti almeno tre giurati – le case dei mercanti e negozianti (XVII).

Sull’intero villaggio, oltre che sui suoi giurati e sul maiore, grava infine l’obbligo di catturare, custodire e consegnare alla corte i banditi o latitanti già condannati a morte per omicidio o altro reato (salvo quelli eventualmente graziati (basados) e muniti di salvacondotto dal giudice stesso. Nel caso di negligenza, il maiore, i giurati e il villaggio nel suo insieme sono soggetti ad una sanzione pecuniaria (maquicia).

Si è scritto molto di una responsabilità oggettiva della comunità del villaggio per i reati commessi nel suo territorio, ma in realtà la Carta de Logu contempla sempre e soltanto una responsabilità soggettiva, del singolo, del gruppo dei giurati o della comunità e la sanzione nei loro confronti interviene quando l’insuccesso dell’azione inquirente e repressiva può essere appunto imputato alla loro negligenza (VI: «paguint sos jurados tuttu e issos hominis dessa villa prossa maquicia et prossa negligencia issoru»; VII: «et ciò s’intendat si sus hominis de cussa tali villa illu ischirit»).

In nessun capitolo della Carta si menziona l’istituto dell’«incarica», e cioè della responsabilità oggettiva e solidale della comunità per ogni reato commesso nel suo territorio (a partire dal mancato pagamento dei tributi da parte di uno o più vassalli), che si imporrà soltanto nella Sardegna pienamente soggiogata alla Corona d’Aragona e ai suoi baroni.

 

Aggiornamento: 11 novembre 2017