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Il giudice

Gian Giacomo Ortu

Nel proemio della Carta de Logu, Eleonora si definisce juiguisa del regno d’Arborea per grazia divina. A legittimare il suo potere territoriale non richiama, dunque, l’investitura di un qualsiasi superiore potere terreno, né dell’imperatore, né del papa, né tantomeno del re d’Aragona. La sottomissione feudale a questo sovrano era stata accettata dal nonno Ugone III nel 1323, ma disconosciuta trent’anni dopo dal padre Mariano IV, che contro la Corona d’Aragona aveva impugnato le armi.

Al padre Eleonora tributa l’omaggio di una riconoscente memoria, come legittimo giudice d’Arborea («diretu juigui d’Arbarê» e come saggio e previdente legislatore, primo e principale autore della Carta de Logu. E non è un dubbio che con questo omaggio pensi di beneficiare del riverbero su di sé e sul figlio erede, della piena sovranità che attribuisce a Mariano. Un riverbero che ammanta di inviolabilità la persona del giudice e dei suoi più stretti congiunti, e rende ogni offesa nei loro confronti meritevole della massima e più infamante pena (I), al pari di ogni atto di tradimento (II).

Sovrani sono appunto i poteri del giudice quali emergono dal testo della Carta. In primo luogo il potere di rendere giustizia ai suoi fedeli e sudditi (una giustizia terrena che i sovrani medievali intendono normalmente come riflesso della giustizia divina), e in secondo luogo il potere di dare certezza al diritto (a «sa rexoni») con norme e ordinamenti «bonus», e cioè atti ad assicurare al giudicato arborense (definito estensivamente «republicha sardischa») condizioni di benessere, pace e tranquillità.

Norme e ordinamenti costrittivi e severi, anche, perché gli uomini non sono sempre «bonos et puros et innocentes», ma spesso «reos et malvados», e bisognosi dunque di quel freno e di quella coazione che può venir loro dalla paura della punizione.

Il potere di fare le leggi è dunque in rapporto al sommo fine di «servari sa iusticia» nel regno e non può essere accettato il punto di vista di quegli studiosi che negano al giudice tale prerogativa, supponendolo dotato di poteri limitati perché subordinati ad altra e superiore potestà. Come se la promulgazione della Carta de Logu non avesse anche lo scopo di marcare sul terreno giuridico, oltre che su quello militare, la piena indipendenza «dessa republicha sardischa» dalla Corona d’Aragona. E poi, se Eleonora parla della Carta come della «legge» dell’Arborea, alla cui osservanza nessuno dei suoi sudditi può sottrarsi, con quali argomentazioni si può sostenere che non sia tale?

Ai poteri congiunti di «conservare la giustizia» e di «fare la legge» va connesso il terzo profilo di sovranità del potere del giudice d’Arborea: il governo, e cioè l’esercizio del comando sul territorio («logu») e sul popolo («pobulu») d’Arborea.

 

Aggiornamento: 11 novembre 2017