Logo dell'Istar

Istar - sito ufficiale

Sezioni principali del sito

Menu principale

La famiglia

Gian Giacomo Ortu

 

La Carta de Logu conferisce un ruolo centrale alla famiglia, con un’attenzione vigile per i diritti patrimoniali di tutti i suoi componenti.

Le formule di costituzione del patrimonio familiare sono essenzialmente due: «a modo sardisco», che prevede la separazione dei beni portati al matrimonio da ciascun coniuge (detti pegugiares) e la comunione di quelli acquisiti durante l’unione; «a dodas» (o anche «ad modu pisaniscu»), che contempla l’apporto dotale della sposa. La sposa «dotata» può essere esclusa, con esplicita clausola testamentaria, dall’eredità degli altri beni dei genitori, ma in assenza di testamento può partecipare della loro divisione, per la parte della sua quota eccedente il valore della dote (XCVIII).

In entrambe le formule matrimoniali, nel caso di premorte senza figli di un coniuge, i suoi beni (quelli pegugiares e la metà degli acquisti) tornano alla famiglia d’origine. Ove ci siano dei figli in età minore e anche questi muoiano prima del compimento dei diciotto anni, il genitore superstite eredita i beni del coniuge defunto, a meno che questi non abbia disposto diversamente con il testamento (XCIX).

La libertà di testare può anche interferire con la successione dei beni, che nel matrimonio a modo sardisco è egualitario e in quello a dodas può escludere le figlie «dotate» (XCVIII). Il testatore può diseredare un figlio soltanto esplicitandone la giusta motivazione (justa occagione), e lasciando l’onere di provarla ai beneficiari dell’eredità (XCVII).

La norma della separazione dei beni pegugiares dei due coniugi è tanto cogente che essi non possono donarsene reciprocamente un valore superiore alle dieci lire ove il loro patrimonio (valsente) superi le 20 lire, e ad una lira se inferiore a tale valore. Soltanto nel caso che i due coniugi non abbiano legittimi eredi (disendentes over asendentes), essi hanno facoltà di donarsi liberamente l’un l’altro per testamento i rispettivi beni.

L’inventario dei beni dei defunti intestati è ordinato dal curadore competente, che ha pure il compito assai delicato di provvedere all’affidamento dei figli in minore età (pixinos) ad un parente stretto o a persona affidabile (bonu homini). La competenza delle cause relative alle curatele è della corona de Logu (che assume allora anche le funzioni dell’inglese «corte delle tutele»).

 Se incolpevoli, la moglie e gli eventuali figli di primo letto dei rei di offesa o tradimento nei confronti del giudice non patiscono alcuna lesione nei loro diritti patrimoniali (in sas regionis), in quanto «non est rexone» che la colpa e mancanza (culpa e deffectu) del marito o padre ricada su di loro (I, II). E questo anche nel caso che la confisca dei beni si applichi per reati meno gravi (XIII). Il rispetto delle “ragioni” familiari non è soltanto economico, poiché si spinge al punto di non prevedere alcuna sanzione (machizia) per quei familiari stretti (moglie, genitori, nonni, figli e fratelli-sorelle) che offrano «aiudu over consigiu o favore» ad un bandito o latitante (VII).

Al capofamiglia è riconosciuto il diritto di correzione anche violenta (batiri et castigari) nei confronti di quanti abitano la sua casa (stiano «a pani et a vino suo») o siano comunque sottoposti alla sua disciplina o tutela: moglie e figli di figlia e di fratelli e sorelle, servitori, apprendisti e minori in affidamento.

 

Aggiornamento: 11 novembre 2017