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Il sistema della pena

Gian Giacomo Ortu

 

Il sistema della pena contemplato dalla Carta de Logu è articolato su una scala di severità in (quasi) perfetta corrispondenza con la gravità del reato. La pena di morte, la massima, esclude normalmente la possibilità di una composizione monetaria («et pro dinari neunu campit») ed è comminata per i reati contro il giudice (I, II), per l’offesa violenta dei suoi ufficiali (CLV), per l’omicidio, cui è assimilato il suicidio (III, IV, VIII), per il furto con effrazione in una casa (XXXIII), per le grassazioni su strada pubblica (XIII), per l’incendio di una casa (XLII), per le pratiche magiche (CLI), e infine per le recidive di furti in chiesa, di furto di cavallo o bue domati e di cavallo brado.

I reati di offesa e tradimento nei confronti della Casa d’Arborea sono puniti con la forca, ma con strazio pubblico del condannato, condotto sotto tortura per tutto il giudicato, su un carro o trascinato per la coda di un cavallo. Sulla forca, senz’altro tormento, salgono anche l’aggressore di un ufficiale, il grassatore, l’avvelenatore (se maschio), il ladro con scasso (se recidivo anche quello che non abbia compiuto effrazione) e i ladri recidivi di cavallo o bue domati e di cavallo brado.

Gli omicidi patiscono la decapitazione, mentre le avvelenatrici, gli incendiari di case e i responsabili di pratiche  magiche sono mandati sul rogo.

L’unica condanna a morte passibile di composizione monetaria è quella inflitta ai grassatori entro il territorio di un villaggio (XIII). L’omicida che dimostra di aver agito per legittima difesa scampa la morte, e può sfuggirla anche – ma a discrezione del giudice – l’uomo a cavallo che abbia ammazzato incidentalmente qualcuno (VI).

La pena della mutilazione, nella sua varia casistica, è normalmente componibile. Il taglio di un orecchio è inflitto ai ladri non recidivi di cavallo o bue domati e di cavallo brado, all’uomo che viola la casa di una donna sposata senza usarle violenza (XXII) o che ne trattiene una in casa propria senza consenso del marito (XXXIII) o, ancora, che fornica con donna consenziente in casa di lei. In quest’ultimo caso la donna è fustigata e quindi privata di ogni diritto sui beni della casa che ha disonorato, compresi i suoi propri (XXII).

La privazione di un occhio è inflitta ai ladri in chiesa non recidivi, e il taglio del piede ai violentatori di femmine sposate o nubili. In questo secondo caso il reo, se la vittima consente, può riparare sposandola o dotandola per altra unione, in misura adeguata alla propria «qualità» e alla «condizione» della donna.

Gli altri tipi e casi di mutilazione contemplati dalla Carta sembrano ubbidire tutti all’antichissima legge del taglione. Così è per il taglio della mano destra, cui sono condannati il notaio o scrivano autori di falsi (XXV), chi sfonda la chiusura di un vigneto o frutteto (XXXI), chi sottrae un bene pignorato (prea) dalle mani di un ufficiale (CLIX) o ne aggredisce uno senza versamento di sangue (CLV), chi dà fuoco alle messi (XLII), e infine chi nasconde il  marchio a fuoco di un animale sovrapponendogli un secondo marchio («sinno supra sinno in foghu supra foghu», CXLIXV). Così è pure per il taglio della lingua inflitto allo spergiuro (LXXVI), al bestemmiatore di Dio e della Madonna (CXXVIII) e a chi insulta un ufficiale (CLIX): nei primi due casi sulla lingua è prima infilato un amo e lo spergiuro è fustigato «per tota sa terra» sino al letamaio in cui subisce la mutilazione.

La legge del taglione si applica anche nel caso di ferimenti che comportano sfregio o mutilazione di un membro, i cui responsabili sono condannati a subire analogo sfregio e a perdere «simigianti membru» (IX). In quest’ultimo caso la legge del taglione s’impone sulla possibilità di composizione, che è invece presente in ogni altro caso di pena di mutilazione

La pena della fustigazione, dolorosa ma con minor rischio di menomazione permanente – e comunque sempre componibile – è inflitta ai falsificatori delle misure (LXXXVI), ai feritori senza effusione di sangue (IX), alle adultere «fuori casa» (XXII) e ai bestemmiatori di santi, che subiscono anche il supplizio dell’amo sulla lingua (CXXVIII). Tra le altre pene minori, per quanto infamanti, ci sono la berlina, inflitta ai conciatori di pelli non marchiate (CXI), e la detenzione che è disposta, per un periodo definito o a discrezione del giudice, per l’aggressione non grave (IX), per l’abbruciamento dei campi fuori del periodo consentito (XLV), e per i debiti non onorati (XLII).

La linea forte di distinzione tra la pena capitale, quasi mai componibile, e le altre pene, quasi sempre componibili, ha rilevanti implicazioni giuridiche e sociali. La pena di morte, infatti, che sovrasta almeno di diritto gli statuti personali di ricchezza, funzione e privilegio, rende tutti eguali di fronte alla «giustizia». Diversamente le altre pene, comprese quelle comportanti mutilazioni, non si attengono a ragioni né di equità né di simmetria, e garantiscono una sostanziale impunità a quanti dispongono di maggiori risorse economiche e sociali (la composizione monetaria può essere peraltro effettuata  anche da parenti, amici, sodali).

Insomma, nei gradini inferiori della sua scala di rigore e severità, il sistema penale arborense appare pienamente immerso in un quadro di rapporti gerarchici, ed è allora di riflesso molto probabile che al di là della trasparenza pubblica delle norme la volontà del giudice possa introdurre elementi di discriminazione anche nell’applicazione effettiva delle pene più severe. Il richiamo della Carta al suo arbitrio («ad albritriu nostu», IV, «ad voluntadi nostra», IX e altri), nella concessione di grazie e di salvacondotti («essere fidadu et basadu per nos», VI, VII) sembra confermarlo.

 

Aggiornamento: 11 novembre 2017